Il 4 dicembre 2025 ho avuto modo di discutere avanti la Suprema Corte di Cassazione il tema delle responsabilità omissiva del Presidente una società in rapporto al reato commesso dall’amministratore di fatto.
La sentenza, accogliendo il ricorso nella parte qua, ha annullato la sentenza di merito.
Con la sentenza n. 250 del 2026 (udienza del 04.12.25) la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in materia di reati di bancarotta ha chiaramente affermato che al soggetto che ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo di una società fallita non possono essere attribuiti i reati “propri” di bancarotta patrimoniale e documentale basandosi esclusivamente in termini omissivi, vale a dire sulla mancata attivazione dei poteri di vigilanza e controllo all’impedimento di azioni illecite compiute dall’amministratore di fatto.
Occorre infatti verificare gli specifici poteri del Presidente e la contestualizzazione delle condotte illecite da parte dell’amministratore di fatto.
Rammenta la Corte che la figura omissiva nell’altrui reato commissivo deriva dalla combinazione dell’art., 40 secondo comma Codice Penale con l’art., 110 Codice Penale.
Gli elementi che caratterizzano il concorso omissivo nell’altrui reato commissivo sono:
- Sussistenza di un obbligo giuridico di impedire il reato;
- Condotta omissiva;
- Nesso causale tra contegno omissivo e l’altrui condotta illecita;
- Il dolo di concorso.
Occorre pertanto che l’indagine si attenga ad esaminare tutti questi elementi.
La posizione di garanzia, che è espressione del vincolo di tutela, presuppone l’esistenza di un dovere impeditivo che non sia solo formale ma si estrinsechi nel processo di produzione dell’evento.
In sostanza non è sufficiente affermare che vi sia stata inerzia del garante, ma occorre indagare quale sia stata l’efficacia causale del comportamento omesso.
E vale a dire che occorre anche verificare se la condotta omissiva del garante abbia in concreto agevolato la realizzazione dell’altrui illecito oppure se l’evento si sarebbe comunque verificato, sia pure con diverse modalità.
Deve concludersi che il nesso di causalità andrà escluso ogni qualvolta la condotta non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’illecito da parte del soggetto terzo.
La sentenza compie un excursus sulla dottrina e sulla giurisprudenza in materia di dolo generico, sul dolo eventuale, e colpa cosciente.
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