Accettazione tacita d'ereditarietà

La voltura rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta,
ma anche per l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi

Come noto in Italia vige il sistema catastale ordinario ad eccezione del territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia, e di alcuni comuni della provincia di Belluno, Brescia, Udine, e Vicenza ove vige il sistema catastale tavolare. Quest’ultimo discende dal sistema di pubblicità immobiliare austriaco del Libro Fondiario, ispirato al principio che nessun diritto riguardante beni immobili può essere acquistato ed avere riconoscimento giuridico nell’ordinamento, se non a seguito dell’avvenuto espletamento della relativa formalità pubblicitaria, nella fattispecie l’iscrizione in particolari libri pubblici denominati appunto “Tavole”-“Tafeln”.
Nel sistema tavolare per ottenere l’intavolazione del diritto di proprietà o altro diritto reale pervenuto a
titolo di successione è necessario ottenere un certificato di eredità, ovvero un decreto emesso dal
Tribunale secondo le regole dettate in materia di volontaria giurisdizione che certifica quali siano gli eredi o i legatari, e le relative quote di proprietà, e che costituisce unico titolo valido, unitamente al decreto emesso dal Giudice Tavolare, per iscrivere i diritti mortis causa nel libro maestro.

L’iscrizione nei registri tavolari ha finito con l’avere non solo carattere probatorio ma spiega i suoi effetti
anche a livello sostanziale, tanto che alle risultanze tavolari è attribuito valore costitutivo dei relativi diritti.
Per mostrare le differenze tra i due sistemi si afferma che il sistema del catasto ordinariodi contro ha
carattere “non probatorio”, non attribuisce alcun valore di prova alle risultanze pubbliche degli Uffici dei
registri immobiliari, e ciò per espressa previsione della loro legge istitutiva.
In questo quadro, o meglio all’interno del sistema catastale ordinario, sono intervenute, nell’ambito delle
dispute relative alle modalità di accettazione dell’eredità, diverse pronunzie della Suprema Corte di
Cassazione, tra cui da ultimo l’Ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478 (testo in calce).

Detta Ordinanza ha riaffermato il principio consolidato che la dichiarazione di successione ha natura
meramente fiscale ed ha altresì statuito che invece la voltura catastale rileva non solo da un punto
di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
“Costituisce orientamento consolidato che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal
comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).”
Il principio della valenza della richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell’eredità, quale accettazione dell’eredità, è stato affermato anche dalla pronunzia della Suprema Corte del 29.03.2005 n. 6574.

Peraltro la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita
dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo. Appare quindi principio consolidato che gli effetti della
voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda (Cass. 3270/2018 e 8990/2017). Questa, a parere dello scrivente, è la fondamentale differenza attuale tra i due sistemi catastali (ordinario e tavolare) in materia di accettazione ereditaria. E non è un caso che nel secondo sistema il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da un avvocato (infatti, ai sensi dell’art. 474 cod. civ. al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell’eredità).

Possono chiedere il rilascio del certificato di eredità, se il chiamato ha accettato l’eredità, anche i terzi che vi abbiano interesse (art. 13 bis R.D. 28.03.1929 n. 499).
È noto a tutti i cittadini come il notaio, allorché l’erede venda un immobile compreso nell’eredità, richieda la formalità della trascrizione dell’accettazione tacita non ritenendo, a tutela dell’acquirente, sufficiente
l’accettazione tacita, pur prevista dall’art. 476 del Codice Civile che dichiara che “L’accettazione è tacita
quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La figura notarile, in questi casi, non può essere ignorata rivestendo egli la qualifica di pubblico ufficiale.
Detta formalità prevede il pagamento di una imposta ipotecaria, di un bollo catastale, oltre che della
parcella del notaio.
Le pronunzie sopra richiamate potrebbero dare una svolta affinché anche nel sistema catastale ordinario la visura catastale venga considerata non solo a valenza probatoria ma anche sostanziale.
L’auspicio è che si giunga ad un superamento della richiesta trascrizione dell’accettazione tacita laddove il chiamato all’eredità provveda alla voltura catastale, ed alla abolizione delle spese ad esse connesse, se non addirittura a dirottare verso il sistema tavolare.

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